Il diritto delle successioni mortis causa è una materia in cui i termini di prescrizione e decadenza sono spesso brevi e in cui ogni scelta — accettare, rinunciare, agire in riduzione, dividere — produce effetti definitivi. Affrontarla senza un'adeguata cornice giuridica significa esporsi a debiti ereditari indesiderati o a perdere quote a cui si avrebbe diritto.
Lo Studio Legale Lizzani assiste eredi, legittimari, esecutori testamentari e nuclei familiari in tutte le fasi del fenomeno successorio: dall'apertura della successione alla dichiarazione fiscale, dall'azione di riduzione all'impugnazione del testamento, fino alla divisione del patrimonio ereditario.
Lo Studio
La successione è il momento in cui il diritto ordina un patrimonio e — al tempo stesso — gli equilibri di una famiglia. È un crocevia di norme civili (artt. 456–768-octies c.c.), profili tributari (D.lgs. 346/1990, da ultimo riformato dal D.lgs. 139/2024), regole processuali e — sempre più di frequente — elementi di internazionalità (Reg. UE 650/2012). Lo Studio Legale Lizzani opera in tutte queste dimensioni, con uno sguardo che unisce la solidità del diritto civile alla precisione tecnica della consulenza patrimoniale.
Il metodo è quello tipico dello Studio: prima la diagnosi giuridica rigorosa — chi sono i chiamati, quali sono i beni ereditari, quale legge regola la successione, quali termini sono già pendenti — poi la strategia più aderente all'interesse del cliente, sia essa stragiudiziale (negoziazione di una divisione amichevole, accettazione con beneficio di inventario, mediazione familiare) o giudiziale (azione di riduzione, petitio hereditatis, divisione giudiziale).
Aree di intervento
Assistiamo persone fisiche, esecutori testamentari, amministrazioni di sostegno e — quando la successione coinvolge realtà imprenditoriali — anche assetti societari e familiari complessi.
Individuazione dei chiamati in assenza di testamento, calcolo delle quote per coniuge, figli, ascendenti, fratelli, parenti entro il sesto grado e, in difetto, devoluzione allo Stato.
Artt. 565-586 c.c.Redazione di testamenti olografi, pubblici e segreti; pubblicazione del testamento; nomina dell'esecutore; interpretazione delle disposizioni; legati di specie, di genere, alimentari e di prestazioni periodiche.
Artt. 587-712 c.c.Verifica della lesione di legittima, riunione fittizia, calcolo della quota disponibile e di riserva, azione di riduzione contro disposizioni testamentarie e donazioni lesive, anche indirette.
Artt. 536-564 c.c.Procedura per limitare la responsabilità dell'erede ai soli beni ereditari, indispensabile quando il patrimonio è gravato da debiti o quando l'eredità è devoluta a minori, interdetti, inabilitati o enti.
Artt. 484-511 c.c.Atto pubblico di rinuncia ricevuto dal notaio o dal cancelliere, con effetto retroattivo all'apertura della successione; rappresentazione in favore dei discendenti; revocabilità entro i termini di legge.
Artt. 519-527 c.c.Predisposizione e telematica della dichiarazione entro 12 mesi dal decesso, gestione delle volture catastali, calcolo dell'imposta di successione e delle franchigie, voltura immobili al Catasto.
D.lgs. 346/1990 · riforma D.lgs. 139/2024Gestione della comunione ereditaria, divisione amichevole o giudiziale, collazione delle donazioni, formazione delle quote, vendita di beni indivisibili, attribuzione preferenziale dell'azienda familiare.
Artt. 713-768 c.c.Azioni di nullità (difetto di forma, incapacità del testatore), annullamento (violenza, dolo, errore), inefficacia delle disposizioni successive a sopravvenienza di figli; conflitti tra eredi e legatari.
Artt. 590-628 c.c.Trasferimento anticipato dell'azienda o delle partecipazioni societarie ai discendenti, con liquidazione dei legittimari non assegnatari; pianificazione del passaggio generazionale d'impresa.
Artt. 768-bis ss. c.c.Individuazione della legge applicabile, optio iuris a favore della legge di cittadinanza, Certificato Successorio Europeo, coordinamento con notai e legali esteri.
Reg. UE 650/2012Azione reale, imprescrittibile, per il riconoscimento della qualità di erede e la restituzione dei beni ereditari da parte di chi li possiede senza titolo o a titolo di erede.
Art. 533 c.c.Verifica delle donazioni dirette e indirette (intestazioni a terzi, pagamenti di prezzo, contratti a favore di terzo); collazione per imputazione o in natura; riduzione delle donazioni lesive.
Artt. 737-751 c.c.Quote di riserva
I legittimari sono il coniuge, i figli (in egual misura tra loro) e — in mancanza di figli — gli ascendenti. La quota di riserva è la porzione di eredità di cui il testatore non può disporre, perché riservata per legge ai legittimari. Sottratta la riserva, ciò che resta è la quota disponibile, di cui il testatore dispone liberamente.
| Configurazione familiare | Quote di riserva | Quota disponibile | Norma |
|---|---|---|---|
| Solo coniuge (no figli, no ascendenti) | 1/2 al coniuge | 1/2 | Art. 540 c.c. |
| Coniuge + 1 figlio | 1/3 coniuge · 1/3 figlio | 1/3 | Art. 542 co.1 c.c. |
| Coniuge + 2 o più figli | 1/4 coniuge · 1/2 ai figli (in parti uguali) | 1/4 | Art. 542 co.2 c.c. |
| 1 figlio (no coniuge) | 1/2 al figlio | 1/2 | Art. 537 co.1 c.c. |
| 2 o più figli (no coniuge) | 2/3 ai figli (in parti uguali) | 1/3 | Art. 537 co.2 c.c. |
| Coniuge + ascendenti (no figli) | 1/2 coniuge · 1/4 ascendenti | 1/4 | Art. 544 c.c. |
| Solo ascendenti (no coniuge, no figli) | 1/3 agli ascendenti | 2/3 | Art. 538 c.c. |
Al coniuge superstite spetta sempre, in aggiunta alla quota di riserva, il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e il diritto d'uso sui mobili che la corredano (art. 540 co.2 c.c.). I figli nati fuori dal matrimonio sono pienamente equiparati a quelli nati nel matrimonio dalla L. 219/2012.
Termini per agire
Nelle successioni il tempo è una variabile giuridica. Conoscere i termini significa non perdere diritti, non incorrere in responsabilità ultra vires per i debiti ereditari e non vedersi opporre la decadenza.
I termini sopra indicati hanno valore orientativo. La loro decorrenza in concreto dipende dal momento di conoscenza della delazione, dalla pendenza di azioni connesse e da eventi sospensivi o interruttivi. Una valutazione personalizzata è sempre opportuna.
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Metodo
Il percorso che lo Studio segue insieme al cliente è scandito in passaggi precisi, pensati per garantire diagnosi corretta, strategia consapevole ed esecuzione tempestiva.
Identificazione dei chiamati, ricostruzione del patrimonio ereditario (beni, debiti, donazioni anteriori), verifica della legge applicabile (italiana o straniera ex Reg. UE 650/2012), individuazione dei termini pendenti.
Scelta della forma di accettazione più adeguata (pura e semplice o con beneficio di inventario), valutazione di un'eventuale rinuncia, individuazione delle azioni a tutela dei legittimari (riduzione, collazione, retratto successorio).
Predisposizione e invio della dichiarazione di successione entro 12 mesi, calcolo dell'imposta secondo le aliquote del D.lgs. 346/1990 (4% / 6% / 8% con franchigie), volture catastali e successioni cross-border.
Negoziazione di una divisione amichevole, mediazione familiare (obbligatoria ex art. 5 D.lgs. 28/2010 per le controversie ereditarie), accordi di liquidazione di legittimari e di partage anticipato.
Quando la via amichevole non è praticabile: azione di riduzione, petitio hereditatis, impugnazione del testamento, divisione giudiziale con nomina del notaio delegato e formazione delle quote.
Per chi intende ordinare per tempo la propria successione: redazione di testamenti, patti di famiglia, trust e polizze, ottimizzazione fiscale e prevenzione del contenzioso tra eredi.
Domande frequenti
Risposte sintetiche alle domande che riceviamo più di frequente. Per situazioni specifiche, l'assistente AI in alto fornisce una prima valutazione personalizzata; per atti efficaci è necessaria una consulenza dedicata.
I legittimari (artt. 536 ss. c.c.) sono il coniuge, i figli e, in mancanza di figli, gli ascendenti. La quota di riserva varia in base a chi concorre: ad esempio, in presenza di coniuge e un figlio unico, a ciascuno spetta 1/3; con coniuge e due o più figli, al coniuge 1/4 e ai figli complessivamente 1/2; senza coniuge, a un figlio unico spetta 1/2 e a più figli complessivamente 2/3.
Al coniuge superstite spetta inoltre, indipendentemente dalla quota di riserva, il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare (art. 540 co.2 c.c.).
Se sei legittimario (coniuge, figlio, ascendente in mancanza di figli) puoi promuovere l'azione di riduzione (artt. 553-564 c.c.) per ottenere la reintegrazione della tua quota di riserva. L'azione può colpire sia le disposizioni testamentarie lesive sia le donazioni fatte in vita dal defunto, comprese quelle indirette (intestazioni a terzi, contratti a favore di terzo, pagamenti per conto altrui).
Il termine di prescrizione è di 10 anni: dall'apertura della successione per le disposizioni testamentarie, dall'accettazione dell'eredità per le donazioni (Cass. SU 25021/2019).
L'istituto di protezione si chiama accettazione con beneficio di inventario (artt. 484-511 c.c.): limita la responsabilità dell'erede ai soli beni ereditari (intra vires hereditatis). È obbligatoria per minori, interdetti, inabilitati ed enti.
Si dichiara con atto pubblico ricevuto dal notaio o dal cancelliere del tribunale, seguito da inventario. Se il chiamato è in possesso dei beni, l'inventario va completato entro 3 mesi dal decesso (art. 485 c.c.): pena l'accettazione pura e semplice di diritto, con responsabilità anche per i debiti eccedenti.
La rinuncia (artt. 519-527 c.c.) è un atto solenne, reso al notaio o al cancelliere, e ha effetto retroattivo: il rinunciante è considerato come mai chiamato. Va resa entro 10 anni dall'apertura della successione; se sei in possesso dei beni, vale il termine di 3 mesi dell'art. 485 c.c.
Per rappresentazione (art. 467 c.c.), la quota del rinunciante va automaticamente ai suoi discendenti (es. se rinuncia il figlio, subentrano i nipoti). Per questo è prassi che, dopo la rinuncia di un genitore, anche i figli — se maggiorenni — rinuncino a loro volta; per i figli minori serve l'autorizzazione del giudice tutelare.
Dodici mesi dall'apertura della successione (data del decesso), ai sensi dell'art. 31 D.lgs. 346/1990, come modificato dal D.lgs. 139/2024 in vigore dal 1° gennaio 2025. La dichiarazione si presenta in via telematica all'Agenzia delle Entrate.
Le aliquote ordinarie dell'imposta di successione sono 4% (coniuge e parenti in linea retta, con franchigia di € 1.000.000 a beneficiario), 6% (fratelli e sorelle con franchigia di € 100.000 · altri parenti fino al 4° grado e affini in linea retta senza franchigia), 8% (altri soggetti senza franchigia).
Sì: si tratta del testamento olografo (art. 602 c.c.), che richiede tre requisiti tassativi a pena di nullità: autografia integrale (scritto interamente di pugno del testatore), data e sottoscrizione. La data deve indicare giorno, mese e anno. Anche un foglio sciolto, una lettera o un'annotazione possono valere come testamento se rispettano i requisiti.
Dopo il decesso, il testamento olografo va pubblicato da un notaio (art. 620 c.c.). L'impugnazione per difetto di forma si prescrive in 5 anni dall'esecuzione del testamento (art. 606 c.c.); per vizi della volontà (violenza, dolo, errore) il termine quinquennale decorre dal giorno della scoperta del vizio.
La divisione può essere amichevole (contrattuale, per scrittura privata o atto pubblico) o giudiziale. La controversia ereditaria è soggetta a mediazione obbligatoria ex art. 5 D.lgs. 28/2010: senza il previo tentativo di mediazione, la domanda giudiziale è improcedibile.
In sede giudiziale il tribunale può nominare un notaio delegato alla formazione delle quote (art. 786 c.p.c.); per i beni non comodamente divisibili, la procedura prevede l'attribuzione preferenziale del bene o la vendita all'incanto e la ripartizione del ricavato.
Il Regolamento UE 650/2012 (in vigore dal 17 agosto 2015) ha unificato la disciplina europea delle successioni transfrontaliere: si applica la legge dello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte, salvo che il testatore abbia espresso una professio iuris a favore della legge dello Stato di cui aveva la cittadinanza.
Il Regolamento ha introdotto il Certificato Successorio Europeo (artt. 62-73), titolo riconosciuto in tutti gli Stati membri (eccetto Danimarca e Irlanda), che consente agli eredi di dimostrare la loro qualità senza ulteriori formalità in ogni Paese UE.
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