La pianificazione successoria proattiva non è "fare testamento": è disegnare per tempo l'assetto patrimoniale e familiare, scegliere gli strumenti adatti — patti di famiglia, trust, donazioni con riserva, polizze vita, holding di famiglia — e coordinare gli aspetti civili, fiscali e di governance dell'impresa familiare. Lo Studio assiste imprenditori, professionisti e famiglie che vogliono proteggere quello che hanno costruito.
Prima verità: il tempo è la materia prima. Le buone strutture patrimoniali richiedono mesi di analisi e anni di "rodaggio" tributario (es. il quinquennio per consolidare alcune operazioni). Pianificare a 70 anni con la salute fragile è completamente diverso dal pianificare a 55 con vent'anni di vita davanti. La fretta produce strumenti aggredibili.
Seconda verità: il diritto da solo non basta. Una pianificazione efficace combina diritto civile (successioni, donazioni, patti, contratti di famiglia), diritto societario (statuti, holding, parasociali, governance), diritto tributario (imposta di successione, imposte indirette su donazioni e trust, plusvalenze sui conferimenti), e — non ultimo — diritto di famiglia (regime patrimoniale dei coniugi, separazioni, tutela del coniuge debole).
Terza verità: gli strumenti sono molti, la combinazione è unica. Patto di famiglia, trust, fondo patrimoniale, vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c., holding di famiglia con clausole statutarie ad hoc, donazioni con riserva di usufrutto, polizze vita, contratti di reverse takeover familiare. Quale strumento usare dipende dall'obiettivo: proteggere la continuità dell'impresa, garantire l'autonomia del coniuge superstite, evitare conflitti tra eredi, ottimizzare il carico fiscale, segregare beni da rischi imprenditoriali.
Sei aree principali, una sola visione integrata. Lo Studio assiste imprenditori, professionisti, holding di famiglia e privati con patrimoni complessi.
Trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie ai discendenti scelti con il consenso di tutti i legittimari, che si impegnano a non impugnare. Strumento d'elezione per la continuità dell'impresa familiare (artt. 768-bis – 768-octies c.c., L. 55/2006).
Trust autodichiarati, familiari, di tutela patrimoniale, dopo di noi (L. 112/2016). Riconosciuti in Italia dalla Convenzione dell'Aja 1985 (L. 364/1989). Profili fiscali consolidati da Cass. SS.UU. n. 18831/2019 e prassi AdE.
Costituzione di holding di partecipazioni, patti parasociali, clausole statutarie (drag/tag, prelazione, limiti al trasferimento), family agreement, organi di governo familiare per evitare frammentazione e conflitti.
Donazioni con riserva di usufrutto (mantieni l'utilità economica), riserva di disporre (mantieni la facoltà di alienare beni futuri art. 790 c.c.), donazioni in conto di legittima e con dispensa da collazione.
Diritto di abitazione ex art. 540 c.c., regime patrimoniale (comunione/separazione), tutela del coniuge debole o anziano, fondo patrimoniale (art. 167 c.c.), polizze vita beneficiarie, designazione fiduciaria.
Vincoli di destinazione (art. 2645-ter c.c.), fondi patrimoniali, patrimoni destinati a uno specifico affare (artt. 2447-bis ss. c.c.). Segregazione dei beni a finalità sociali, familiari, di tutela dei minori o di disabili.
Il chatbot specializzato dello Studio Legale Lizzani per la pianificazione patrimoniale e successoria proattiva. Una prima valutazione orientativa, gratuita, riservata — utile per capire quali strumenti possono adattarsi alla tua situazione, prima di un appuntamento approfondito.
Inventario completo: immobili, partecipazioni, liquidità, polizze, debiti, garanzie. Anagrafica familiare con regimi patrimoniali, eredi e legittimari attuali e prospettici.
Definiamo insieme: continuità impresa, tutela del coniuge, equità tra figli, segregazione da rischi, ottimizzazione fiscale. Ogni obiettivo ha un costo civile e fiscale: lo quantifichiamo.
Combinazione di strumenti su misura: patto di famiglia + trust + clausole statutarie + polizze. Coordinamento con notaio, commercialista, gestore patrimoniale.
Redazione e stipula degli atti, registrazione, eventuali pareri preventivi all'AdE. Monitoraggio annuale dei mutamenti normativi e familiari che richiedono adeguamenti.
Non esiste un'età "obbligata", ma due principi reggono la materia: più tempo si ha davanti, più strumenti si possono utilizzare, e alcune strutture richiedono periodi di consolidamento (es. il quinquennio per certe operazioni, la coabitazione preliminare per gli atti dispositivi, il tempo per fare emergere donazioni "non simulate").
In linea di massima: per chi ha un'impresa o partecipazioni rilevanti, la pianificazione è opportuna già dai 50–55 anni; per patrimoni immobiliari complessi o famiglie ricomposte, anche prima. Pianificare a 70 anni con salute fragile è possibile ma le opzioni si restringono significativamente.
Sì. Il patto di famiglia (artt. 768-bis ss. c.c.) copre solo l'azienda o le partecipazioni trasferite: tutto il resto del patrimonio (immobili non aziendali, liquidità, beni personali) resta soggetto alla disciplina ordinaria, quindi al testamento e alla successione legittima/necessaria.
Un disegno coerente di regola combina: patto di famiglia per l'impresa, testamento per il resto, donazioni con riserva per trasferire alcuni asset in vita, e — se opportuno — trust o vincoli di destinazione per tutele specifiche (coniuge, figli minori, disabili, immobili strategici).
Sì, attraverso l'azione di riduzione (artt. 553-564 c.c.), che il legittimario leso (coniuge, figli, ascendenti) può proporre nei 10 anni dall'apertura della successione (Cass. SU n. 25021/2019) per ridurre le donazioni — ed eventualmente le disposizioni testamentarie — che hanno leso la sua quota di legittima.
L'azione richiede l'accettazione con beneficio di inventario (art. 564 c.c.) ed è preceduta dalla "riunione fittizia" del patrimonio (art. 556 c.c.). Esistono strumenti per ridurre il rischio: donazioni con dispensa da collazione, patto di famiglia (che vincola i legittimari aderenti a non impugnare), rinuncia all'azione di riduzione dopo l'apertura della successione.
Sì, ma a condizioni precise. Cassazione ha consolidato l'orientamento secondo cui il trust autodichiarato è opponibile ai creditori successivi all'atto istitutivo se l'atto è regolarmente trascritto, salvo l'azione revocatoria (art. 2901 c.c.) entro 5 anni dai creditori anteriori che dimostrino il pregiudizio.
Per la tenuta dell'istituto sono centrali: scopo lecito e non simulato, spossessamento effettivo (il disponente non può continuare ad agire come pieno proprietario), guardiano indipendente dove opportuno, coerenza fiscale (la circolare AdE 34/E del 2022 ha aggiornato la disciplina applicativa).
I costi variano sensibilmente in base alla complessità del patrimonio, al numero di strumenti utilizzati e ai professionisti coinvolti (notaio, commercialista, gestore patrimoniale, eventuale fiduciaria). Lo Studio applica i parametri D.M. 55/2014 (modificato dal D.M. 147/2022) per gli onorari, fornendo un preventivo articolato per voci dopo il primo incontro di mappatura.
Per dare un ordine di grandezza realistico, un progetto strutturato (mappatura + scelta strumenti + redazione atti + coordinamento) per una famiglia con patrimonio significativo si colloca tipicamente nell'ordine delle decine di migliaia di euro, ammortizzabili sul medio-lungo periodo. Il risparmio fiscale e la mitigazione del rischio di contenzioso ereditario sono solitamente di ordini di grandezza superiori.
Sì, in modo significativo. Il D.lgs. 139/2024 (in vigore dal 1° gennaio 2025) ha riformato la disciplina dell'imposta di successione e donazione codificando in maniera organica orientamenti consolidati e introducendo novità su trust, dichiarazione telematica, accertamento.
Le aliquote ordinarie sono confermate (4% coniuge e parenti in linea retta con franchigia € 1 milione per beneficiario; 6% fratelli e altri parenti fino al 4° grado con franchigia € 100k per fratelli/sorelle, nessuna per altri; 8% altri soggetti). È importante valutare il timing degli atti dispositivi: alcuni passaggi possono essere "consolidati" nel quinquennio per evitare riqualificazioni in sede di successione.
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