Lo Studio assiste pazienti e familiari in casi di responsabilità sanitaria grave: errore chirurgico, danno da parto o neonatale, omessa diagnosi oncologica, esiti permanenti gravi. Lavoriamo in collaborazione con medici legali specialisti per costruire la consulenza tecnica indispensabile, e gestiamo l'intero percorso — accertamento tecnico preventivo, mediazione, contenzioso civile, eventuale tutela penale — secondo la L. 24/2017 (Gelli-Bianco).
La responsabilità medica è una materia in cui l'esito dipende per il 70% dalla qualità della consulenza tecnica (medico legale + eventuale specialista d'organo) e per il 30% dalla strategia giuridica. Senza una perizia rigorosa, anche un errore evidente può essere indifendibile in giudizio.
Lo Studio collabora stabilmente con medici legali e specialisti (ortopedici, oncologi, ginecologi, neonatologi, neurologi a seconda del caso) e adotta un metodo in due fasi: prima una valutazione preliminare riservata sulla documentazione clinica, poi — solo se emergono elementi seri — l'avvio dell'accertamento tecnico preventivo (ATP ex art. 696-bis c.p.c.) o della mediazione obbligatoria, che è la condizione di procedibilità prevista dalla L. 24/2017.
Il fronte privilegiato è il danno grave permanente: errore chirurgico con esiti invalidanti, danno da parto e neonatale (paralisi cerebrali, encefalopatie), omessa o ritardata diagnosi oncologica, infezioni nosocomiali con esiti gravi. In questi casi i risarcimenti — quando il caso è fondato — possono essere significativi, ma ogni cifra in materia di malpractice è frutto della perizia, non della promessa.
Sei tipologie di malpractice grave su cui lo Studio ha sviluppato un metodo consolidato di intervento.
Interventi mal eseguiti con esiti invalidanti permanenti, lesioni a nervi/vasi/organi, ritenzione di garze o strumenti, infezioni post-operatorie evitabili, errore di lato (wrong-site surgery).
Paralisi cerebrale infantile (PCI), encefalopatia ipossico-ischemica, lesioni nervo brachiale (paralisi di Erb), errori in sala parto o di monitoraggio cardiotocografico, mancata diagnosi prenatale di malformazioni gravi.
Ritardo diagnostico tumorale per errata lettura di esami (mammografie, biopsie, TAC, RM), omessa esecuzione di screening dovuti, mancata follow-up di noduli sospetti, perdita di chance di guarigione o di sopravvivenza.
Infezioni contratte in ospedale (sepsi, polmoniti da MRSA, infezioni protesiche) con esiti permanenti o morte. La giurisprudenza ne riconosce sempre più la responsabilità della struttura per inadeguata gestione del rischio clinico.
Difetto di consenso informato (art. 1 L. 24/2017 + L. 219/2017), omessa informazione sui rischi prevedibili dell'intervento, alternative terapeutiche non illustrate. Anche un intervento ben eseguito può essere illegittimo senza consenso valido.
Errore di prescrizione o somministrazione di farmaci, interazioni non valutate, dosaggi errati, mancato monitoraggio in pazienti a rischio. Distinzione tra responsabilità del medico, della struttura e del farmacista.
Il chatbot specializzato dello Studio Legale Lizzani per una valutazione orientativa preliminare dei casi di responsabilità medica grave. Niente promesse — solo informazione qualificata.
Cartella clinica completa, referti, esami di laboratorio e di imaging, lettere di dimissione, eventuali corrispondenza con la struttura. Accesso ex L. 241/1990 se necessario.
Affidiamo la documentazione a un medico legale di fiducia ed eventualmente a uno specialista d'organo. Riceviamo una valutazione tecnica preliminare scritta sulla fondatezza.
Solo se la perizia conferma elementi seri, si avvia l'ATP ex art. 696-bis c.p.c. o la mediazione obbligatoria (condizione di procedibilità ex L. 24/2017).
Se la fase ATP/mediazione non porta accordo, si procede con giudizio civile (e — nei casi più gravi — anche penale per lesioni o omicidio colposo ex artt. 589-590 c.p.).
Non c'è modo di saperlo con certezza senza una valutazione medico-legale della documentazione clinica completa. Tre sono i pilastri di un caso fondato: (a) errore — uno scostamento dalle linee guida o dalla buona pratica clinica; (b) danno — un esito patologico ulteriore rispetto a quanto sarebbe accaduto con cure corrette; (c) nesso di causa — la dimostrazione che l'errore ha causato il danno.
Lo Studio offre un primo incontro orientativo per capire se vale la pena commissionare la perizia preliminare; il costo della perizia, in ogni caso, è un investimento limitato rispetto alla risposta che dà sul "se" del caso.
La L. 24/2017 ha introdotto un doppio binario:
(a) Contro la struttura sanitaria (ospedale pubblico/privato, ASL): responsabilità contrattuale, prescrizione 10 anni (art. 7 c. 1).
(b) Contro il singolo medico non legato da contratto al paziente: responsabilità extracontrattuale, prescrizione 5 anni (art. 7 c. 3).
Il termine decorre dalla manifestazione del danno (non dall'atto medico). Per i minori il decorso è sospeso fino al compimento dei 18 anni (art. 2935 c.c. + art. 2941 n. 1).
L'ATP ex art. 696-bis c.p.c. è un procedimento sommario in cui un consulente tecnico nominato dal giudice esamina il caso e dà una valutazione sulla responsabilità sanitaria. L'art. 8 L. 24/2017 lo rende condizione di procedibilità: chi vuole agire in giudizio per malpractice deve prima tentare l'ATP (oppure, in alternativa, la mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010).
Vantaggi: costi contenuti, tempi più rapidi del giudizio ordinario, possibilità di chiudere transattivamente in caso di responsabilità chiara. Se le parti non si accordano, il giudizio prosegue con la perizia ATP già acquisita.
Sì, nei casi gravi (lesioni personali colpose ex art. 590 c.p., omicidio colposo ex art. 589 c.p.), tramite denuncia o querela alla Procura. La L. 24/2017 ha introdotto l'art. 590-sexies c.p. con una clausola di non punibilità per i casi di imperizia (non per imprudenza o negligenza) quando il medico ha rispettato le linee guida pubblicate ai sensi della stessa legge.
La Cassazione (SU n. 8770/2018 "Mariotti") ha precisato l'ambito applicativo: la non punibilità opera solo per imperizia "non grave" e solo se le linee guida erano effettivamente adeguate al caso concreto. Il fronte civile resta sempre praticabile, anche quando il penale si chiude.
La quantificazione utilizza le Tabelle di Milano (utilizzate dalla maggior parte dei Tribunali italiani) o quelle di Roma, riviste periodicamente. Le voci principali sono: danno biologico (lesione all'integrità psicofisica, in punti percentuali e per età), danno morale, danno patrimoniale (spese mediche, perdita di reddito), danno parentale per i familiari in caso di morte o grave invalidità.
Lo Studio non quantifica preventivamente il danno: una valutazione seria richiede sempre la perizia. Diffida da chi promette cifre prima della perizia.
L'art. 13 L. 247/2012 consente — entro precisi limiti — accordi che leghino l'onorario all'esito, ma vieta il "patto di quota lite" nella forma di cessione di una percentuale del bene oggetto della lite. Lo Studio applica i parametri del D.M. 55/2014 (modificato dal D.M. 147/2022), con possibilità — in casi adeguati — di concordare componenti variabili strutturate nel rispetto della deontologia.
L'incontro preliminare e la valutazione orientativa dei documenti sono senza impegno: l'avvio del caso è successivo e formalizzato da mandato scritto.
Se ritieni che a te o a un tuo familiare sia stato causato un danno grave da un errore sanitario, scrivici. Esaminiamo la situazione con la dovuta riservatezza e ti diciamo onestamente — sulla base della documentazione iniziale — se vale la pena commissionare la valutazione tecnica preliminare.