Lo Studio assiste imprenditori, professionisti e coppie con patrimoni complessi nelle separazioni e nei divorzi: tutela dell'azienda dal coniuge, divisione equa di immobili multipli e partecipazioni societarie, ricostruzione della separazione dei beni, gestione del mantenimento e dell'assegno divorzile secondo i nuovi orientamenti della Cassazione, riforma Cartabia del processo.
Il divorzio "commodity" — separazione consensuale, mantenimento standard, casa al coniuge collocatario — è ben servito dal mercato. Quello che resta sottoservito è il caso dell'imprenditore, del professionista, della coppia con immobili multipli e partecipazioni societarie: lì il tema non è "chi prende cosa" ma come si ricostruisce il regime patrimoniale, come si valutano partecipazioni illiquide, come si quantifica un assegno divorzile dopo la rivoluzione Cassazione del 2017-2018.
Lo Studio coordina la gestione giuridica con i professionisti dei numeri (commercialista, valutatore aziendale, perito immobiliare). Il vero terreno di gioco non è l'aula del Tribunale — è la fase pre-contenziosa: lì si definisce se la separazione consensuale è praticabile, a quali condizioni, con quale architettura economica e quali tutele reciproche. Il giudizio è la coda, quando la negoziazione fallisce.
Il posizionamento è chiaro: non ci occupiamo di divorzi a basso valore patrimoniale (che richiedono volumi e organizzazione diversa). Ci occupiamo di crisi familiari in cui il patrimonio in gioco è significativo e richiede un'analisi multilivello (civile, societario, fiscale, fiduciario).
Sei aree strategiche per la crisi coniugale ad alta complessità patrimoniale.
Strutturazione preventiva (statuti, parasociali, separazione dei beni), valutazione equa delle partecipazioni in sede di divisione, evitare lo "spezzatino" delle quote, opzioni di buyout interno con dilazione pluriennale.
Ricostruzione comunione/separazione dei beni (artt. 159-219 c.c.), beni personali e acquisti durante il matrimonio (art. 179 c.c.), surrogazione, comunione de residuo, scioglimento e divisione del patrimonio coniugale.
I nuovi criteri Cass. SU 11504/2017 e 18287/2018 (funzione assistenziale + compensativo-perequativa), non più "tenore di vita matrimoniale". Mantenimento dei figli minorenni e maggiorenni non autosufficienti.
Assegnazione casa coniugale al genitore collocatario (art. 337-sexies c.c.), bilanciamento col diritto di proprietà, divisione di immobili multipli, perizie estimative, opzioni di vendita o compensazione.
Negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 132/2014, separazione consensuale (anche davanti al Sindaco se senza figli minori), accordi di mediazione familiare. Velocità, riservatezza e flessibilità che il giudizio non offre.
Ordini di protezione contro abusi familiari (artt. 342-bis e 342-ter c.c.), tutela del coniuge debole, codice rosso (L. 69/2019), assegnazione casa e mantenimento d'urgenza, tutela cautelare ex art. 700 c.p.c.
Il chatbot specializzato dello Studio per le crisi coniugali ad alta complessità patrimoniale. Una valutazione orientativa riservata, prima di decidere se e come muoversi.
Patrimonio coniugale, regime, redditi delle parti, struttura familiare, eventuali violenze o conflitti. Documentazione fiscale, bilanci aziendali, atti pregressi.
Tutele prioritarie (azienda, casa, figli, riservatezza). Valutazione dell'opzione consensuale vs giudiziale. Analisi dei costi e dei tempi realistici.
Negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 132/2014, mediazione familiare, eventuali accordi su mantenimento, casa, partecipazioni. Coordinamento col commercialista.
Ricorso davanti al Tribunale (riforma Cartabia: unico rito persone-famiglia-minori), eventuali misure cautelari ex art. 700 c.p.c. o ordini di protezione.
Quasi sempre. La consensuale è più rapida (mesi vs anni), più riservata (no udienze pubbliche, no perizie ufficiali sul patrimonio), meno costosa (no CTU), più flessibile (puoi modulare gli accordi in modo più creativo).
L'opzione giudiziale si rende necessaria quando: c'è opposizione del coniuge alla separazione o ai termini, c'è occultamento di patrimonio da accertare, ci sono questioni di violenza o tutela dei minori non risolvibili consensualmente, oppure la negoziazione fallisce per divergenza sui mantenimenti o sui beni.
La Cassazione SU n. 11504/2017 ha abbandonato il criterio del "tenore di vita matrimoniale". Le SU n. 18287/2018 hanno consolidato il nuovo paradigma: l'assegno ha funzione assistenziale (sostenere il coniuge economicamente più debole) e funzione compensativo-perequativa (riconoscere il contributo dato durante il matrimonio).
I parametri da valutare sono indicati dall'art. 5 c. 6 L. 898/1970: condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico al ménage, redditi di entrambi, durata del matrimonio. Non c'è una formula: la valutazione del Tribunale è caso per caso.
Sì, attraverso vari rimedi a seconda del caso. Se l'intestazione è fittizia (i beni sono nominalmente della società ma di fatto del coniuge), si può chiedere la riconducibilità al patrimonio coniugale. Se c'è distrazione fraudolenta, si esperisce azione revocatoria (art. 2901 c.c.) entro 5 anni dall'atto pregiudizievole.
Ricostruire patrimoni "schermati" richiede però un'analisi documentale rigorosa (bilanci, libro soci, atti notarili, movimenti bancari) e talvolta una CTU contabile in sede giudiziale. È uno dei lavori più tecnici del diritto di famiglia ad alto patrimonio.
Nel diritto italiano non esistono "accordi prematrimoniali" come istituto tipizzato (a differenza degli USA, UK e di altri ordinamenti). L'art. 160 c.c. vieta la rinuncia preventiva ai diritti scaturenti dal matrimonio.
Tuttavia, esistono strumenti atipici che producono effetti simili e che la giurisprudenza ha riconosciuto in vari contesti: convenzioni matrimoniali (regime di separazione dei beni, fondo patrimoniale), donazioni in vista del matrimonio, patti successori in occasione del matrimonio (entro i limiti dell'art. 458 c.c.), accordi in vista della separazione stipulati durante il matrimonio (con cautele sulla rinuncia preventiva). La strutturazione richiede attenzione perché il Tribunale può sindacarne la validità.
L'art. 337-sexies c.c. (rivisto dal D.Lgs. 154/2013) prevede che la casa familiare sia assegnata preferibilmente al genitore presso il quale i figli sono collocati prevalentemente, a prescindere dalla titolarità del bene. L'assegnazione cessa con la maggiore età dei figli (se sono autosufficienti) o con la convivenza di fatto/nuovo matrimonio dell'assegnatario.
L'assegnazione non trasferisce la proprietà: il proprietario resta tale, ma è un peso significativo sul valore commerciale dell'immobile. In sede di accordi consensuali si possono prevedere compensazioni economiche (es. abbattimento dell'assegno divorzile, monetizzazione del valore d'uso della casa) o limiti temporali all'assegnazione.
La riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022, in vigore dal 28/2/2023) ha unificato il rito davanti al Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie, con tempi più stretti. Le consensuali davanti al Sindaco (se senza figli minori) si chiudono in 2-3 mesi; quelle davanti al Tribunale in 3-6 mesi.
Le giudiziali contestate variano molto: 1-2 anni per il primo grado in casi semplici; 3-5 anni o più nei casi con perizie patrimoniali complesse, partecipazioni societarie da valutare, accuse penali concorrenti. La fase pre-contenziosa di negoziazione, quando ben condotta, evita gran parte di questi tempi.
Se sei nella fase iniziale di una crisi coniugale e il patrimonio in gioco è significativo, parlare con lo Studio prima di depositare ricorsi o firmare bozze cambia spesso il piano del campo. Riservatezza assoluta e niente pressioni.