APP fraud: il pagamento autorizzato mediante inganno
Le frodi basate su falsi investimenti finanziari e in cripto-attività rappresentano una forma insidiosa di criminalità economica transnazionale. Il modello ricorrente consiste nell'indurre la vittima, mediante tecniche di social engineering, a effettuare personalmente bonifici verso conti indicati da una falsa piattaforma di investimento, spesso intestati a società o persone fisiche apparentemente estranee all'operazione e localizzati in diversi Paesi.
La Banca d'Italia qualifica questa fattispecie come “manipolazione del pagatore” o Authorized Push Payment fraud (APP fraud): una categoria particolarmente rilevante nelle frodi di pagamento, esaminata nel Quaderno di Economia e Finanza n. 986/2025.
Il tratto caratteristico è che il pagamento viene formalmente autorizzato dalla stessa vittima. Ciò distingue queste vicende dalle operazioni eseguite da terzi senza autorizzazione: nelle APP fraud non opera automaticamente il sistema di rimborso previsto per le operazioni non autorizzate dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, pur potendo emergere autonomi profili di responsabilità dell'intermediario.
La prima esigenza: seguire il denaro prima che venga disperso
In presenza di una frode internazionale, l'attività legale deve essere impostata sin dall'inizio non soltanto come denuncia del reato, ma come asset tracing e asset recovery. Occorre cristallizzare immediatamente chat, e-mail originali con relativi header, domini internet, dati della piattaforma, documenti ricevuti, wallet e transaction hash, nonché predisporre una tabella analitica di ogni bonifico con data, importo, valuta, beneficiario, banca, IBAN o conto, SWIFT/BIC, causale e identificativo della transazione.
Parallelamente alla denuncia-querela, è opportuno chiedere alla banca ordinante l'attivazione immediata delle procedure di fraud recall e trace, nonché sollecitare l'Autorità giudiziaria affinché acquisisca i dati KYC – Know Your Customer dei titolari dei conti beneficiari e ricostruisca gli eventuali trasferimenti successivi (onward transfers). L'obiettivo è individuare l'intera catena attraverso cui il denaro è transitato.
Cooperazione internazionale, congelamento e sequestro
Quando i fondi sono trasferiti all'estero, gli strumenti di cooperazione diventano decisivi. Nell'Unione europea l'Ordine Europeo di Indagine (OEI), previsto dalla Direttiva 2014/41/UE, consente all'autorità giudiziaria di richiedere a un altro Stato membro l'esecuzione di specifici atti investigativi e l'acquisizione di prove.
Per il congelamento e la confisca dei beni trova applicazione, nei rapporti tra Stati UE, il Regolamento (UE) 2018/1805, fondato sul reciproco riconoscimento dei provvedimenti. Eurojust riferisce che nel 2025 ha assistito 723 casi collegati al Regolamento, contribuendo al sequestro o congelamento di quasi 1,2 miliardi di euro di beni di origine criminale.
Nei Paesi extra-UE occorre ricorrere agli strumenti di Mutual Legal Assistance, alla cooperazione di polizia e ai canali INTERPOL. Nell'operazione First Light 2026, INTERPOL ha comunicato 5.811 arresti e 293 milioni di dollari intercettati; il meccanismo I-GRIP ha sostenuto il blocco rapido di conti bancari e wallet.
Falsa piattaforma crypto: verifiche tecniche e segnalazione alla Consob
Quando l'investimento viene presentato come operazione in criptovalute, è essenziale verificare se siano realmente esistite transazioni blockchain. Un vero transaction hash permette di seguire i passaggi on-chain e può condurre a un exchange custodial presso il quale acquisire il KYC dell'utilizzatore. Non è raro, tuttavia, che il sito fraudolento mostri saldi, profitti o token creati soltanto in un database, senza che alcuna cripto-attività sia stata realmente acquistata.
Va inoltre verificato se il soggetto che offriva servizi di investimento o servizi su cripto-attività fosse autorizzato. La Consob pubblica i provvedimenti di oscuramento relativi ai siti che prestano abusivamente servizi finanziari o su cripto-attività; la segnalazione alle autorità integra, quando pertinente, le iniziative bancarie e giudiziarie.
La possibile responsabilità della banca
Il fatto che il cliente abbia personalmente autorizzato il bonifico rende più complessa, ma non necessariamente irrilevante, l'analisi della condotta della banca. Devono essere esaminati l'anomalia delle operazioni rispetto alla normale operatività del cliente, la successione di nuovi beneficiari, gli importi, i Paesi destinatari, gli eventuali alert antifrode, le verifiche effettuate, le interlocuzioni con il cliente e la tempestività delle procedure di recall.
Dal 9 ottobre 2025, nei casi rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2024/886, assume rilievo la Verification of Payee (VoP): la verifica della corrispondenza tra il beneficiario indicato dal pagatore e il titolare dell'identificativo del conto.
Sul piano giurisprudenziale, Cass. civ., Sez. III, 15 maggio 2023, n. 13204 e Cass. civ., Sez. III, 12 febbraio 2024, n. 3780 hanno affrontato operazioni elettroniche non autorizzate, richiamando la natura contrattuale della responsabilità dell'intermediario e l'elevato livello di diligenza richiesto nella prevenzione delle frodi. Proprio perché riguardano operazioni non autorizzate, tali pronunce non si trasferiscono automaticamente alle APP fraud, nelle quali l'ordine proviene realmente dalla vittima, sebbene viziato dall'inganno.
In prospettiva comparata, nel caso Philipp v Barclays Bank UK PLC [2023] UKSC 25 la Supreme Court britannica, esaminando una APP fraud, ha escluso un generale obbligo della banca di rifiutare un ordine inequivocabilmente impartito dal cliente soltanto perché questi fosse stato ingannato da un terzo. La pronuncia, non vincolante in Italia, evidenzia la necessità di distinguere tra pagamento non autorizzato, pagamento autorizzato mediante inganno e autonome condotte eventualmente negligenti della banca.
Una tutela efficace richiede più azioni coordinate
Nelle frodi finanziarie transnazionali la strategia non consiste nell'attendere l'esito di una sola denuncia. Occorre coordinare procedimento penale, tracciamento bancario, cooperazione internazionale, congelamento degli asset, blockchain analysis, segnalazione alle autorità di vigilanza e verifica dell'eventuale responsabilità degli intermediari finanziari.
Il fattore decisivo è spesso il tempo: quanto prima viene individuato il primo conto beneficiario e ricostruito il trasferimento successivo, tanto maggiori sono le possibilità che una parte dei fondi sia ancora identificabile e suscettibile di sequestro o restituzione. Il recupero, tuttavia, non può essere promesso: dipende dalla tempestività dell'intervento, dalla destinazione dei fondi, dalla cooperazione delle autorità e degli intermediari e dalla disponibilità residua degli asset.
Fonti istituzionali
Link verificati il 25 agosto 2026.
- Banca d'Italia, QEF n. 986/2025 — analisi delle frodi nei pagamenti e della manipolazione del pagatore.
- D.Lgs. 11/2010, testo vigente — disciplina dei servizi di pagamento.
- Direttiva 2014/41/UE — Ordine Europeo di Indagine.
- Regolamento (UE) 2018/1805 — riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e confisca.
- Eurojust, Annual Report 2025 — asset recovery, freezing and confiscation.
- INTERPOL, First Light 2026 — risultati dell'operazione e impiego di I-GRIP.
- Consob, oscuramenti — provvedimenti relativi a siti finanziari abusivi.
- Regolamento (UE) 2024/886 — bonifici istantanei e Verification of Payee.
- UK Supreme Court, Philipp v Barclays Bank UK PLC — decisione comparata in materia di APP fraud.
