Diritto societario e tributario · Pubblicazione

Amministratore prestanome, holding e trust interposto: la prova del controllo effettivo e i limiti del vantaggio fiscale

Gestione occulta, autonomia del trustee e imputazione dei redditi: presupposti della contestazione, documenti decisivi e strumenti di difesa.

Avv. Francesco LizzaniPubblicato e aggiornato: 7 settembre 2026Tempo di lettura: 13 minuti
Blocchi di vetro sovrapposti su una scrivania legale, simbolo della trasparenza degli assetti societari
Immagine editoriale originale generata con intelligenza artificiale; composizione fotorealistica simbolica.

L’amministratore unico che si limita a sottoscrivere decisioni altrui, una holding utilizzata per convogliare partecipazioni e dividendi, un trust il cui patrimonio rimane liberamente disponibile al beneficiario: la combinazione può celare una gestione sostanzialmente personale dietro una pluralità di intestazioni. Ma una contestazione solida deve dimostrare, separatamente, chi esercita i poteri gestori, chi possiede effettivamente i redditi e quale specifico beneficio fiscale sia stato indebitamente conseguito.

Il nodo del contenzioso è questo: la dissociazione tra investitura formale e potere reale deve essere provata, e le sue conseguenze non sono identiche sul piano societario, tributario e penale. Confondere tali piani indebolisce tanto l’accertamento quanto la difesa.

La nomina al prestanome non elimina gli obblighi dell’amministratore unico

L’espressione «intestazione fittizia della carica» descrive una situazione fattuale, ma non identifica da sola una precisa categoria di invalidità. Se la nomina è stata validamente assunta e accettata, l’amministratore di diritto conserva i doveri dell’ufficio anche quando un terzo governi concretamente la società. L’accordo interno secondo cui il nominato dovrebbe soltanto «prestare la firma» non costituisce un’esenzione dalla responsabilità verso la società.

L’art. 2476 c.c. collega la responsabilità risarcitoria all’inosservanza dei doveri legali e statutari. Occorre quindi individuare la condotta, il danno e il nesso causale: l’essere prestanome non sostituisce questa verifica, ma neppure giustifica l’abdicazione alla funzione. La stessa disposizione attribuisce ai soci non amministratori diritti informativi e di consultazione, consente l’azione sociale promossa dal singolo socio e contempla la revoca cautelare per gravi irregolarità. Prevede inoltre, alle condizioni stabilite, la responsabilità dei soci che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato atti dannosi. Fonte: art. 2476 c.c.

Nella costruzione della domanda risarcitoria è pertanto preferibile contestare fatti determinati: un pagamento privo di giustificazione, una rinuncia a un credito, la firma di un contratto pregiudizievole, l’omessa reazione a un’operazione conosciuta. La formula «era soltanto un prestanome» può spiegare il meccanismo, ma non quantifica il pregiudizio né individua l’obbligazione violata.

L’amministratore di fatto: continuità e significatività della gestione

L’art. 2639 c.c., nel proprio ambito penalistico societario, equipara al soggetto formalmente investito chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici della funzione. La norma non impone di dimostrare che il gestore occulto abbia compiuto ogni atto riservato all’amministratore. È centrale l’effettività dell’inserimento direttivo, non l’onnipresenza nella gestione. Il parametro non va però trasformato in una clausola indifferenziata di responsabilità per qualsiasi illecito. Fonte: art. 2639 c.c., introdotto dal d.lgs. 61/2002

La Cassazione penale, nella sentenza n. 10984, depositata il 23 marzo 2026, ha ribadito che anche in una società non più operativa la gestione del patrimonio può rivelare l’amministrazione di fatto. La massima riguarda un soggetto che, anche come amministratore della holding controllante, finanziava la partecipata e ne pagava i debiti per evitarne il fallimento. Il precedente concerne reati fallimentari: offre indicazioni sulla prova della funzione gestoria, non accerta un abuso fiscale e non autorizza a presumere l’interposizione di ogni holding. Fonte: Cassazione, Rassegna penale marzo 2026, pp. 81–82

Nell’istruttoria assumono rilievo la negoziazione dei contratti, gli ordini impartiti al personale, la scelta dei consulenti, il governo della tesoreria e le interlocuzioni con gli istituti di credito. Una procura bancaria, isolatamente considerata, può essere compatibile con un incarico esecutivo; diventa più significativa se si accompagna alla decisione esclusiva su investimenti e pagamenti e all’assenza di un’autonoma valutazione dell’amministratore nominato.

Il socio influente, il consulente ascoltato e l’amministratore di fatto non sono figure sovrapponibili. L’accertamento deve ricostruire chi assumeva le decisioni, con quale stabilità e in quale periodo, evitando di dedurre la gestione soltanto dal vincolo familiare o dalla posizione di beneficiario finale.

La holding non gode di una generica «neutralità fiscale»

La holding è una struttura di detenzione e, eventualmente, gestione delle partecipazioni. Il suo trattamento tributario dipende dai singoli fatti imponibili. Parlare indistintamente di «neutralità della holding» può occultare proprio il passaggio giuridico che deve essere verificato.

Nei conferimenti di partecipazioni disciplinati dall’art. 177, comma 2, TUIR opera un criterio di realizzo controllato: il valore fiscalmente rilevante dipende dalla quota delle voci di patrimonio netto formata dalla conferitaria. L’assenza di plusvalenza può derivare dalla coincidenza di tale valore con il costo fiscale della partecipazione; non discende dalla sola costituzione della holding. I conferimenti di partecipazioni prive del controllo richiedono la distinta verifica dei commi 2-bis e 2-ter. La disciplina è stata modificata dal d.lgs. 192/2024; per il conferimento di partecipazioni in holding rileva anche l’interpretazione autentica dell’art. 5 del d.lgs. 192/2025, con verifiche sulle partecipazioni sottostanti, sui patrimoni netti e sulla demoltiplicazione lungo la catena. Fonti: riforma 2024, art. 17; correttivo 2025, art. 5.

Diversi sono l’esclusione del 95% dei dividendi nel regime ordinario dell’art. 89 e l’esenzione del 95% delle plusvalenze PEX dell’art. 87, subordinata ai relativi requisiti. Per una holding S.r.l. residente, nel caso ordinario cui si applicano tali disposizioni, si tratta di imponibilità limitata e non di neutralità assoluta. L’art. 11 del d.l. 38/2026, convertito dalla legge 88/2026, ha eliminato, con applicazione dal 1° gennaio 2026, i requisiti dimensionali introdotti dalla legge di bilancio 2026: non è quindi corretto presentarli ancora come condizioni generali vigenti. Fonte: testo coordinato, art. 11 e riferimenti agli artt. 87 e 89

Il d.lgs. 117/2026 ha inoltre approvato il nuovo testo unico delle imposte sui redditi, la cui applicazione decorre dal 1° gennaio 2027. I richiami al TUIR contenuti in questo articolo sono riferiti alla disciplina applicabile nel 2026: nelle operazioni a cavallo d’anno devono essere controllati decorrenza, disposizioni transitorie e corrispondenze normative. Fonte: nuovo testo unico, art. 377

Abuso del diritto e interposizione richiedono contestazioni differenti

L’art. 10-bis della legge 212/2000 richiede operazioni prive di sostanza economica che realizzino essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Restano tutelate le valide ragioni extrafiscali non marginali e la libertà di scegliere tra regimi e operazioni con diverso carico tributario. L’abuso ha carattere residuale rispetto alla violazione di specifiche disposizioni. Fonte: Statuto del contribuente, art. 10-bis

La difesa non deve quindi limitarsi a sostenere che la holding «è lecita». Deve verificare quale vantaggio sia stato individuato, rispetto a quale norma e attraverso quale concatenazione di atti. Simmetricamente, l’Ufficio non può equiparare l’efficienza tributaria all’indebitezza: deve spiegare perché il risultato contrasti con la funzione delle disposizioni applicate.

Una holding destinata a reinvestire gli utili, coordinare acquisizioni o organizzare la successione imprenditoriale può rispondere a esigenze effettive. La tenuta di tale spiegazione dipende dalla sua coerenza con i comportamenti: strategie attuate, risorse allocate, decisioni documentate. Una relazione generica predisposta dopo l’avvio della verifica ha un valore diverso da un piano contemporaneo alle operazioni e seguito nella pratica.

L’interposizione reddituale risponde invece alla domanda su chi sia l’effettivo possessore del reddito. L’art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973 consente l’imputazione al contribuente dei redditi apparentemente riferibili ad altri quando l’effettivo possesso sia dimostrato, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti. La Cassazione n. 1358 del 17 gennaio 2023 ha rimarcato, nell’ipotesi di società interposta, la necessità di provare l’asservimento all’interponente e il possesso sostanziale dei redditi. Fonte: Cass. civ., sez. V, n. 1358/2023

La sentenza n. 33457 del 30 novembre 2023 distingue il mero gestore da chi dispone delle risorse societarie uti dominus e riconduce all’art. 37 anche l’interposizione reale. Questo orientamento impedisce di arrestarsi alla validità formale degli atti, ma richiede una prova più pregnante della sola amministrazione di fatto. Il ruolo gestorio non consente, automaticamente, di attribuire alla persona fisica tutto il reddito d’impresa della S.r.l. Fonte: Cass. civ., sez. V, n. 33457/2023, motivazione, §§ 5.6–5.8

Il trust «inattivo» e il beneficiario che dispone liberamente del patrimonio

Un trust che conserva una partecipazione senza effettuare frequenti operazioni non è, per questo, un trust fittizio. La conservazione del controllo societario può essere precisamente la sua finalità. Occorre accertare se esista un patrimonio separato e se il trustee eserciti effettivamente i poteri e i doveri previsti dall’atto e dalla legge regolatrice.

L’art. 2 della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 individua, tra i caratteri del trust, la separazione del fondo e la gestione affidata al trustee, soggetto a rendiconto. La riserva di taluni poteri al disponente e la presenza di diritti del trustee come beneficiario non sono, di per sé, incompatibili con il trust. Il giudizio sulla validità civilistica deve dunque essere distinto dalla qualificazione fiscale e condotto anche alla luce della legge regolatrice. Fonte: Convenzione dell’Aja, artt. 2, 6 e 8

Sul versante tributario, la circolare 61/E del 2010 individua come critiche le situazioni in cui il trustee sia sostanzialmente eterodiretto e la gestione o disposizione dei beni rimanga al disponente o al beneficiario. Rilevano le istruzioni vincolanti, i poteri di cessazione liberamente esercitabili e i condizionamenti che svuotano l’autonomia gestoria. Si tratta di criteri interpretativi dell’Amministrazione, da confrontare con il concreto regolamento e funzionamento del rapporto; la circolare non è una fonte normativa vincolante per il giudice. Fonte: circolare 61/E/2010, pp. 4–6

Anche la distinzione dal trust trasparente è essenziale: il beneficiario individuato fiscalmente deve avere un diritto attuale a pretendere il reddito, non essere soltanto nominato nell’atto. Questa imputazione per trasparenza è un regime ordinario e non presuppone un trust fittizio. Il possesso sostanziale dell’interponente costituisce una questione diversa. Fonte: circolare 61/E/2010, pp. 2–3

In pratica, l’indagine deve concentrarsi su circostanze verificabili: il beneficiario può ottenere bonifici senza una decisione del trustee? Impiega il fondo per spese personali? Stabilisce autonomamente come votare nella holding? Il trustee dispone delle informazioni necessarie e può opporre un rifiuto effettivo? Esistono rendiconti e valutazioni anteriori alle operazioni, oppure soltanto firme apposte a decisioni già eseguite?

Una letter of wishes va letta insieme alla condotta concreta. Il suo valore orientativo non equivale necessariamente a un comando; tuttavia, la sistematica esecuzione di richieste incompatibili con un’autonoma valutazione del trustee può contribuire a ricostruire un diverso assetto sostanziale. Questi sono percorsi di indagine, non presunzioni legali di fittizietà.

Quali redditi vengono imputati al beneficiario: il limite della catena societaria

La circolare 34/E del 20 ottobre 2022, § 3.4, chiarisce che, in presenza di un trust interposto, i redditi sono imputati all’interponente residente — disponente o beneficiario — secondo le pertinenti categorie reddituali. Non si applicano le ordinarie regole del trust opaco o trasparente. Le successive attribuzioni non producono una nuova imposizione reddituale nella misura in cui derivino da redditi già tassati per interposizione. Fonte: circolare 34/E/2022, pp. 23–24

Da questa regola non deriva, però, che la disconosciuta autonomia del trust annulli anche la soggettività tributaria della holding e della società operativa. Se il trust detiene le quote della holding, occorre anzitutto esaminare i redditi riferibili a quelle quote e agli altri beni del fondo. Per superare anche lo schermo societario serve un’autonoma dimostrazione dell’interposizione della società o un diverso, specifico fondamento impositivo.

Si consideri una holding che riceva dividendi dalla controllata e li mantenga effettivamente nel proprio patrimonio per investimenti. La sola interposizione del trust soprastante non equivale alla prova che il beneficiario abbia personalmente percepito quella liquidità. Se invece la holding paga direttamente spese del beneficiario, devono essere qualificati i singoli trasferimenti, verificando titoli, causali, effettività degli eventuali finanziamenti e obblighi fiscali connessi. La mera annotazione contabile «prestito» non risolve l’accertamento.

Questa ricostruzione impone di evitare una doppia scorciatoia: attribuire indiscriminatamente tutti gli utili del gruppo alla persona fisica, oppure ritenere fiscalmente irrilevante ogni disponibilità personale perché transitata attraverso una società.

Come costruire il fascicolo probatorio

Nel contenzioso relativo alla sequenza S.r.l.–holding–trust, una cronologia unitaria vale più di un organigramma statico. Per ogni operazione occorre collegare il momento della decisione, il soggetto che la impartisce, chi sottoscrive, il movimento finanziario e il trattamento dichiarativo.

Area di indagine Documenti da confrontare Questione da provare
Gestione della S.r.l. Nomina, procure, corrispondenza, contratti, istruzioni al personale Esercizio stabile e significativo dei poteri gestori
Operazioni della holding Atti di conferimento, valori fiscali, bilanci, delibere, piani d’investimento Requisiti del regime applicato e funzione concreta delle operazioni
Autonomia del trustee Atto istitutivo, legge regolatrice, lettere di desiderio, rendiconti, decisioni Effettività della gestione e dei limiti alla disponibilità personale
Flussi verso il beneficiario Estratti conto, disposizioni, giustificativi, contratti di finanziamento Titolo e beneficiario effettivo delle attribuzioni
Quantificazione fiscale Dichiarazioni, ritenute, versamenti, prospetti delle distribuzioni Reddito, contribuente e periodo corretti; assenza di duplicazioni

La documentazione digitale deve conservare provenienza, data e contesto. Un messaggio isolato può essere ambiguo; una serie coerente di istruzioni, seguita da pagamenti corrispondenti, consente una ricostruzione più affidabile. Anche gli elementi contrari devono essere valutati: decisioni autonome, richieste respinte dal trustee, effettivi rimborsi dei finanziamenti, investimenti realizzati secondo programmi documentati.

La qualificazione deve inoltre essere verificata per periodo: il controllo può essere mutato dopo una successione, una sostituzione del trustee o una modifica dei poteri bancari. Non è corretto estendere automaticamente all’intera vita della struttura quanto emerge per un singolo esercizio.

La strategia processuale: contestare il titolo della ripresa prima del suo importo

Nel procedimento antiabuso l’art. 10-bis prevede una richiesta di chiarimenti con termine di sessanta giorni, una motivazione specifica e la ripartizione dell’onere probatorio: all’Amministrazione i presupposti dell’abuso, al contribuente le ragioni extrafiscali. Queste garanzie vanno verificate rispetto alla contestazione effettivamente formulata; non devono essere trasferite meccanicamente alla diversa ripresa per interposizione. Fonte: art. 10-bis, commi 6–9

Il primo lavoro difensivo consiste nel separare i rilievi: carenza dei requisiti del conferimento, interposizione del trust, eventuale interposizione della holding, attribuzioni al beneficiario. Un avviso che li confonda va esaminato sotto il profilo della motivazione e della prova, senza presupporre che qualsiasi imprecisione lessicale ne determini l’invalidità.

Il secondo consiste nella riconciliazione delle somme. Per ogni ripresa devono essere identificati componente reddituale, esercizio, soggetto inciso, imposte già assolte e strumenti applicabili per eliminare duplicazioni. Un accertamento sostanzialmente fondato può comunque contenere una quantificazione errata o colpire il periodo sbagliato.

Il terzo riguarda le iniziative societarie: consultazione dei documenti, ricostruzione del danno e valutazione delle misure cautelari richiedono legittimazione e presupposti propri. La posizione di beneficiario di un trust, da sola, non coincide con quella di socio diretto della S.r.l. e non attribuisce automaticamente i relativi strumenti di tutela.

Quanto al piano penale, l’art. 10-bis, comma 13, esclude che le sole operazioni abusive integrino fatti punibili secondo le leggi penali tributarie, ferma la disciplina amministrativa. Tale previsione non copre condotte ulteriori autonomamente illecite: la loro eventuale rilevanza richiede l’accertamento degli elementi della specifica fattispecie e della responsabilità individuale. Fonte: art. 10-bis, comma 13

Il criterio operativo per valutare l’intera struttura

La solidità dell’assetto si misura nella corrispondenza tra regole e comportamenti: l’amministratore assume le decisioni che gli competono; la holding svolge la funzione rappresentata; il trustee amministra il fondo secondo il programma del trust; il beneficiario riceve quanto gli spetta attraverso titoli e procedure riconoscibili.

Quando, invece, una sola persona utilizza liberamente organi sociali e patrimonio segregato, la pluralità delle intestazioni può perdere efficacia sul piano tributario e concorrere a fondare responsabilità gestorie. La conclusione deve essere raggiunta seguendo decisioni e flussi, senza confondere il dominio economico con la sola posizione formale nella catena. È su questa prova, e sulla corretta individuazione della norma applicabile a ciascun passaggio, che si decide la tenuta della contestazione e della difesa.

Perimetro dell’analisi: imposte sui redditi, gestione societaria e prova dell’interposizione. La tassazione successoria e donativa dei trasferimenti in trust richiede un esame distinto, anche alla luce delle riforme successive alla circolare 34/E/2022.

Avvertenza. Il contributo ha finalità informativa generale e ricostruisce, al 30 agosto 2026, gli strumenti civili, procedimentali e processuali per i trasferimenti di denaro tra privati. La qualificazione del singolo bonifico, l'imposta eventualmente dovuta e la strategia difensiva dipendono dai documenti, dai redditi delle parti e dall'atto impugnato. Non sostituisce l'esame del caso concreto.

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