Diritto tributario · Pubblicazione

Bonifici tra parenti e amici: come evitare contestazioni del Fisco

Guida aggiornata su donazioni, prestiti, liberalità indirette e controlli dell'Agenzia delle Entrate. Il punto non è «se si può trasferire il denaro», ma come si dimostra la causa reale del movimento.

Avv. Francesco LizzaniPubblicato e aggiornato: 30 agosto 2026Tempo di lettura: 16 minuti
Due mani si scambiano banconote in euro su una scrivania con disposizione di bonifico, scrittura privata e modellino di una casa
Un aiuto familiare, un prestito o una donazione per l'acquisto della casa restano operazioni lecite. Diventano un problema fiscale quando la causa non è documentabile.

Il bonifico familiare non è una zona franca

Trasferire denaro a un figlio, al coniuge, a un fratello o a un amico è un'operazione quotidiana. Non è, di per sé, illecita. Non è, di per sé, un reddito. Non è, di per sé, una donazione soggetta ad atto pubblico.

Ogni movimento, tuttavia, lascia una traccia nell'Archivio dei rapporti finanziari dell'Anagrafe tributaria. Banche e altri operatori comunicano all'Agenzia delle Entrate titolarità dei rapporti, saldi e movimentazioni aggregate. Quei dati alimentano le analisi del rischio di evasione e, quando l'Ufficio apre una verifica, diventano la prima griglia di lettura del conto corrente.

Il problema fiscale non nasce dal bonifico in quanto tale. Nasce dalla difficoltà, a distanza di anni, di dimostrare perché quella somma è uscita da un conto ed è entrata in un altro.

La prima domanda da porsi non è «quanto posso trasferire senza tasse», ma «che cosa è, in diritto, questo trasferimento, e come lo provo».

1. Donazione, prestito, restituzione o reddito: la qualificazione decide tutto

Il medesimo accredito può avere cause giuridiche opposte. Da quella qualificazione dipendono l'imposta di donazione, l'IRPEF, l'obbligo di registrazione e, in caso di controllo, l'onere della prova.

Qualificazione giuridica dei trasferimenti di denaro
CausaConseguenza tipica
Donazione o liberalitàimposta di donazione, se si superano franchigia e forma previste
Prestito infruttiferonessun reddito da interessi; va provato l'obbligo di restituzione
Prestito fruttiferointeressi da dichiarare come redditi di capitale
Restituzione di un prestitonon è reddito, se il finanziamento originario è documentato
Adempimento di un obbligomantenimento, assegno, rimborso spese: va ricostruito il titolo
Corrispettivo di lavoro o affarereddito imponibile, anche se il pagamento è «in famiglia»

Due errori simmetrici sono altrettanto pericolosi. Il primo è trattare ogni aiuto familiare come se fosse invisibile al Fisco. Il secondo è considerare ogni accredito come reddito occultato. La giurisprudenza più recente, come si vedrà, censura proprio gli automatismi.

2. Donazione: quando basta il bonifico e quando serve il notaio

Sul piano civile, la donazione è il contratto con cui, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra disponendo di un diritto o assumendo un obbligo, ai sensi dell'art. 769 c.c..

La forma ordinaria è l'atto pubblico alla presenza di due testimoni, prevista dall'art. 782 c.c.. La mancanza di forma rende la donazione nulla. Non è una formalità notarile superflua: è condizione di validità.

Fa eccezione la donazione di modico valore dell'art. 783 c.c.. Essa è valida anche senza atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione, cioè la consegna. Il «modico valore» non è una soglia fissa in euro: si misura in rapporto alle condizioni economiche del donante. Un bonifico di poche migliaia di euro può essere modico per un patrimonio elevato e non esserlo per chi dispone di redditi contenuti.

Restano fuori da questa semplificazione, in ogni caso, gli immobili e i diritti reali immobiliari. Per essi l'atto pubblico è imprescindibile.

La distinzione civile non coincide con quella fiscale. Una donazione valida tra le parti può comunque rilevare per l'imposta di donazione. Una liberalità informale, anche se nulla come donazione, può essere recuperata dall'Ufficio come liberalità indiretta.

3. Imposta di donazione: aliquote e franchigie vigenti

L'imposta sulle donazioni è disciplinata dal d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo unico delle successioni e donazioni). L'art. 56, nel testo sostituito dal d.lgs. 18 settembre 2024, n. 139, in vigore dal 1° gennaio 2025, fissa aliquote e franchigie. Il quadro è confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 16 aprile 2025, n. 3/E.

Aliquote e franchigie dell'imposta di donazione
BeneficiarioFranchigiaAliquota sull'eccedenza
Coniuge e parenti in linea retta1.000.000 €4%
Fratelli e sorelle100.000 €6%
Altri parenti fino al 4° grado; affini in linea retta; affini in linea collaterale fino al 3° gradonessuna6%
Altri soggetti (amici, estranei, conviventi non uniti civilmente)nessuna8%
Persona con disabilità grave (art. 3, c. 3, l. 104/1992)1.500.000 €secondo il rapporto di parentela

La franchigia opera per ciascun beneficiario. Un genitore può donare fino a un milione di euro a ciascun figlio senza imposta di donazione, ma le donazioni precedenti allo stesso beneficiario si sommano, come si dirà nel paragrafo sul coacervo.

Le unioni civili sono equiparate al matrimonio. I conviventi di fatto, in assenza di unione civile, restano nella categoria residuale dell'8%, salvo che ricorra un altro rapporto di parentela o affinità previsto dalla norma.

Sotto la franchigia l'imposta di donazione non è dovuta. Questo non significa che il movimento sia irrilevante: può comunque essere letto, in un accertamento sui redditi, come indizio di capacità contributiva o di redditi non dichiarati, se manca la prova della liberalità o del prestito.

4. Le liberalità indirette: il rischio del bonifico «senza atto»

Molti trasferimenti familiari non passano da un atto di donazione. Il genitore paga il prezzo della casa intestata al figlio; l'amico versa una somma rilevante «per aiutarti»; il bonifico è ripetuto, di importo elevato, e non viene mai restituito. Civilmente possono essere liberalità indirette, ai sensi dell'art. 809 c.c..

Fiscalmente, l'art. 56-bis del Testo unico consente all'Ufficio di assoggettare a imposta le liberalità indirette e quelle risultanti da atti di donazione non registrati, quando emergono nell'ambito di procedimenti di accertamento di altri tributi. Il d.lgs. n. 139/2024 ha riscritto la disposizione: ferma l'esclusione delle donazioni di modico valore e di altre fattispecie ivi richiamate, alle liberalità così accertate si applica, per la parte eccedente l'eventuale franchigia, l'aliquota dell'8%.

La conseguenza pratica è netta. Un bonifico non formalizzato non «sfugge» all'imposta perché manca l'atto notarile. Può, al contrario, essere recuperato in occasione di un altro controllo, con un'aliquota meno favorevole di quella che sarebbe spettata se la donazione fosse stata dichiarata.

5. Il coacervo donativo resta; quello successorio no

Dal 1° gennaio 2025 il coacervo successorio è espressamente abrogato. Le donazioni compiute in vita non erodono più la franchigia dell'eredità. Lo ha chiarito la circolare n. 3/E del 2025, in linea con la precedente circolare n. 29/E del 19 ottobre 2023.

Il coacervo donativo resta. L'art. 57 del Testo unico, come novellato, prevede che, ai soli fini delle franchigie dell'art. 56, il valore attualizzato delle donazioni anteriormente effettuate dal donante a favore del medesimo donatario si sommi al valore della nuova donazione.

Esempio. Un padre ha già donato 800.000 euro a un figlio e ne dona altri 400.000. Le due liberalità si sommano: 1.200.000 euro. L'imposta del 4% si applica sui 200.000 euro eccedenti. L'eredità futura di quel figlio conserva, invece, la propria franchigia autonoma.

Dal coacervo donativo restano escluse, secondo la prassi dell'Agenzia, le donazioni compiute tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006, periodo in cui l'imposta era abrogata.

6. Prestiti tra privati: come non farli riqualificare

Il prestito di denaro tra privati è un mutuo, disciplinato dagli artt. 1813 e seguenti c.c.. Può essere infruttifero o fruttifero. Nel secondo caso gli interessi costituiscono redditi di capitale per il mutuante, ai sensi dell'art. 44 del TUIR, e vanno dichiarati.

Il rischio fiscale tipico non è il prestito in sé. È la restituzione. Un accredito successivo, se il finanziamento originario non è provato, viene letto come reddito non dichiarato o come nuova liberalità. Per questo la tutela si costruisce prima del bonifico, non dopo la richiesta di chiarimenti.

Gli elementi che, nella pratica, rendono opponibile il prestito sono:

  • una scrittura privata con importo, data, modalità di erogazione, termine e modalità di restituzione, eventuale tasso e indicazione se il mutuo è infruttifero;
  • la data certa, ai sensi dell'art. 2704 c.c.: registrazione, raccomandata, pec, marca temporale o altro mezzo che renda la data opponibile ai terzi;
  • il bonifico con causale che richiami il prestito e, in restituzione, il titolo originario;
  • la coerenza tra piano di rientro e movimenti successivi.

Un accordo redatto dopo l'avviso di accertamento ha un valore probatorio molto più debole. Lo stesso vale per una causale generica («prestito») non accompagnata da alcun documento.

7. La causale del bonifico: utile, non sufficiente

La causale non è obbligatoria per la validità del trasferimento. La sua funzione è probatoria. È il primo elemento che l'Ufficio legge e il primo che il contribuente ha già a disposizione, senza ricostruzioni a posteriori.

Una causale precisa non certifica la natura dell'operazione. Una causale assente o tautologica («versamento», «giroconto», «aiuto») non la preclude, ma rende la difesa più onerosa. La causale deve essere coerente con ciò che si è in grado di dimostrare.

Formule che, nella pratica, orientano correttamente la lettura, se poi riscontrate dai documenti:

  • «Donazione di modico valore in favore di [nome e rapporto di parentela]»;
  • «Liberalità in favore del figlio per spese di studio / contributo all'acquisto della prima casa»;
  • «Prestito infruttifero a [nome], da restituire entro [data], secondo scrittura del [data]»;
  • «Restituzione prestito infruttifero ricevuto in data [data]».

Scrivere «regalo» su un bonifico di importo non modico, o «prestito» su una somma che non verrà mai restituita, è controproducente. La causale diventa allora un indizio di incoerenza, non di trasparenza.

8. Come opera il Fisco sui movimenti bancari

L'Archivio dei rapporti finanziari è una sezione dell'Anagrafe tributaria. Contiene la titolarità dei rapporti e, in forma aggregata, saldi, movimentazioni e operazioni extra-conto. È stato istituito, nella parte anagrafica, dall'art. 7, sesto comma, del d.P.R. n. 605/1973 e, nella parte contabile, dall'art. 11 del d.l. n. 201/2011. L'Agenzia può utilizzarlo per le analisi del rischio di evasione.

Da quei dati può discendere un'indagine finanziaria più puntuale e, a seconda del contribuente, un accertamento fondato sulle presunzioni bancarie dell'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, un accertamento sintetico sulla capacità di spesa, o il recupero dell'imposta di donazione sulle liberalità indirette.

L'art. 32 pone una presunzione legale relativa: i versamenti non giustificati possono essere considerati ricavi o compensi. Si tratta di uno strumento tipicamente rivolto a imprese e lavoratori autonomi. Non si applica allo stesso modo, e con la stessa inversione dell'onere della prova, a ogni persona fisica. Resta fermo che anche il contribuente privato può essere chiamato a spiegare accrediti incoerenti con i redditi dichiarati.

In tutti i casi la presunzione è relativa. Si supera con una prova analitica, operazione per operazione: non con affermazioni generiche sulla «solidarietà familiare».

9. Cassazione n. 2211/2026: niente automatismo tra bonifico e reddito

Con l'ordinanza 3 febbraio 2026, n. 2211, la Sezione tributaria della Corte di Cassazione è tornata sulle presunzioni bancarie. La vicenda riguardava movimentazioni contestate come redditi non dichiarati, tra cui rapporti tra padre e figlio, accrediti del coniuge, giroconti tra conti dello stesso titolare e versamenti collegati a un'associazione.

Il principio non è che i bonifici tra parenti siano esenti. È che la presunzione dell'art. 32 non autorizza un automatismo impositivo. Quando il contribuente offre giustificazioni specifiche e documentate, il giudice deve valutarle in modo effettivo, operazione per operazione. Una motivazione generica, che liquida quelle spiegazioni come «mere asserzioni», è insufficiente.

La Corte ha cassato la sentenza di secondo grado e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione. Ha anche censurato la contraddizione di non scomputare, dalla ripresa, versamenti che lo stesso Ufficio aveva altrove considerato in altro modo.

Il movimento bancario è un indizio di capacità contributiva. Non è, da solo, la prova del reddito imponibile. La parentela non è una prova contraria automatica: è un contesto che va riempito di documenti.

10. Sanzioni: il 90-180% non è più la regola generale

Se l'Ufficio riqualifica gli accrediti come redditi non dichiarati, alla maggiore imposta si aggiungono interessi e sanzioni. Per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024, la dichiarazione infedele era sanzionata dal 90% al 180% della maggiore imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 471/1997 nel testo previgente.

Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, il d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 ha sostituito quel range con la sanzione del 70%, con un minimo di 150 euro. Se il contribuente presenta una dichiarazione integrativa prima di accessi, ispezioni, verifiche o dell'avvio dell'accertamento, la sanzione scende al 50%. Restano maggiorazioni per condotte fraudolente e discipline speciali.

Le sanzioni dell'imposta di donazione seguono un binario proprio, anch'esso ridotto dal d.lgs. n. 87/2024. La misura concreta dipende dal tipo di violazione, dalla data e dal tributo contestato. Non esiste una percentuale unica «da applicare a ogni bonifico».

11. Come difendersi: dal contraddittorio al ricorso

La difesa più efficace è documentale e tempestiva. Quando l'Ufficio invita a fornire chiarimenti, o notifica uno schema di atto, il contribuente deve ricostruire ogni movimento con causale, scrittura, estratti conto di entrambe le parti, prova della capacità economica del disponente e, se si tratta di un prestito, prova delle restituzioni.

Dal 2024 il contraddittorio preventivo è regola generale dello Statuto del contribuente, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, come novellato dal d.lgs. n. 219/2023. Lo schema di atto va esaminato nel merito: è il momento in cui le giustificazioni analitiche, se complete, possono chiudere la pretesa o ridurne il perimetro.

L'accertamento con adesione, disciplinato dal d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, consente di definire la controversia con sanzioni ridotte. Non è sempre conveniente: chiude il merito. Va scelto quando la pretesa è in larga parte fondata, o quando il costo del giudizio non è proporzionato, non per «chiudere in fretta» una contestazione documentabile.

Il ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado va proposto, di regola, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto, ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Il termine è perentorio. Né il contraddittorio né un'istanza di autotutela sospendono, da soli, la decadenza.

Il ricorso non sospende automaticamente la riscossione. Se la pretesa è attuale e il fumus è argomentabile, va valutata l'istanza cautelare.

12. Cosa fare prima di disporre il bonifico

  1. Qualificare l'operazione: donazione, prestito, restituzione, adempimento, corrispettivo.
  2. Se è una donazione di importo non modico, valutare l'atto pubblico. Se è modica, conservare prova della tradizione e della proporzione rispetto al patrimonio del donante.
  3. Se è un prestito, firmare la scrittura prima del bonifico e darle data certa. Prevedere il piano di restituzione e rispettarlo.
  4. Indicare una causale specifica, con nomi, data del titolo e natura dell'operazione.
  5. Conservare, per almeno il termine di accertamento, estratti conto, ricevute, messaggi e ogni documento che spieghi il singolo movimento.
  6. Verificare il coacervo delle donazioni già compiute verso lo stesso beneficiario, prima di assumere che «si è sotto franchigia».
  7. Se arriva un questionario o uno schema di atto, non rispondere in modo generico e non lasciare decorrere i sessanta giorni.

13. Il trasferimento lecito è quello che si può spiegare

Un bonifico tra parenti o amici resta uno strumento lecito di sostegno, di prestito o di passaggio generazionale. Diventa un problema quando, anni dopo, l'unica risposta disponibile è «eravamo famiglia».

La disciplina del 2025-2026 ha chiarito tre punti. Le franchigie dell'imposta di donazione restano quelle storiche, con il coacervo donativo ancora operante. Le liberalità informali possono essere recuperate, in accertamento, con l'aliquota dell'8%. Le presunzioni bancarie restano incisive, ma non autorizzano a tassare ogni accredito senza esaminare le giustificazioni analitiche, come ha ribadito la Cassazione n. 2211/2026.

La tutela, quindi, non sta in una formula magica da scrivere nella causale. Sta nella coerenza tra causa giuridica, forma, documenti e movimenti successivi. Quando quella coerenza manca, la difesa va costruita sul singolo bonifico, non sull'intero estratto conto.

Fonti istituzionali essenziali

Link verificati il 30 agosto 2026. In caso di discordanza prevale il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L'ordinanza della Cassazione è citata secondo gli estremi riportati dalla giurisprudenza di legittimità; il testo integrale va consultato in Italgiure.

  1. Normattiva — d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo unico delle successioni e donazioni), artt. 56, 56-bis e 57.
  2. Normattiva — d.lgs. 18 settembre 2024, n. 139 (riforma dell'imposta di successione e donazione, in vigore dal 1° gennaio 2025).
  3. Agenzia delle Entrate — circolare 16 aprile 2025, n. 3/E.
  4. Agenzia delle Entrate — elenco circolari aprile 2025.
  5. Normattiva — artt. 769, 782, 783 e 809 c.c. (donazione, forma, modico valore, liberalità indirette).
  6. Normattiva — artt. 1813 e seguenti c.c. (mutuo) e art. 2704 c.c. (data certa).
  7. Agenzia delle Entrate — Archivio dei rapporti finanziari.
  8. Agenzia delle Entrate — Archivio dei rapporti con operatori finanziari.
  9. Normattiva — art. 32, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (presunzioni bancarie).
  10. Italgiure — Corte di Cassazione, sez. trib., 3 febbraio 2026, n. 2211.
  11. Normattiva — d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 (riforma delle sanzioni tributarie).
  12. Normattiva — legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente, contraddittorio preventivo).
  13. Normattiva — d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218 (accertamento con adesione).
  14. Normattiva — d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (processo tributario; termine di sessanta giorni).
  15. Giustizia tributaria — informazioni istituzionali su ricorsi e Corti di giustizia tributaria.

Avvertenza. Il contributo ha finalità informativa generale e ricostruisce il quadro civile e fiscale dei trasferimenti di denaro tra privati aggiornato al 30 agosto 2026. La qualificazione del singolo bonifico, l'imposta eventualmente dovuta e la strategia difensiva dipendono dai documenti, dai redditi delle parti e dall'atto impugnato. Non sostituisce l'esame del caso concreto.

Accertamenti e patrimonio

Un bonifico si difende con la causa, non con la parentela.

Lo Studio esamina movimenti bancari, scritture e avvisi dell'Agenzia delle Entrate, valuta se la somma sia donazione, prestito o reddito e indica se conviene il contraddittorio, l'adesione o il ricorso entro sessanta giorni.